IL TRIBUNALE

    HA emesso la seguente ordinanza.
    Il  giudice monocratico, in funzione di giudice del lavoro, sulla
domanda  avanzata  da  Carlo  prof. Benzi nei confronti del Ministero
della   pubblica   istruzione,   in   relazione   alla  questione  di
legittimita'  costituzionale  sollevata da parte ricorrente, udita la
discussione sul punto, osserva quanto segue.
    Il  prof. Carlo Benzi, docente di Armonia complementare presso il
Conservatorio statale di musica di Matera, provvisoriamente assegnato
per   l'anno  scolastico  1999/2000  alla  Spezia,  ha  richiesto  al
Ministero  convenuto il trasferimento al Conservatorio di Bolzano per
classe   di   lingua   tedesca,   nell'ambito   delle   procedure  di
trasferimento  prevedute  dalla  ordinanza ministeriale del 24 maggio
1999,  n. 134. La domanda, dapprima accolta (con decreto ministeriale
15  ottobre  1999),  e'  stata  poi  respinta  con l'annullamento del
precedente  provvedimento  (decreto  ministeriale  22 ottobre 1999 di
rettifica di alcuni dei trasferimenti di cui al precedente d.m.).
    La   ragione  dell'annullamento  e,  quindi,  del  rigetto  della
domanda,  come  si evince dalla nota ministeriale del 31 maggio 2000,
prot.  80618/B13,  di risposta a domanda del Benzi, allegata in atti,
va   riportata  al  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 265 ("Norme di attuazione dello Statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige in ordine all'insegnamento in
lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano").
    Secondo   l'Amministrazione  ministeriale,  infatti,  la  materia
Armonia   complementare   rientra  (si  deve  intendere  come  Musica
generale)  nel  novero  degli insegnamenti preveduti dalla tabella A)
(c.d. materie tabellate) allegata al d.lgs. n. 265 del 1992, cit., il
cui  insegnamento,  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, d.lgs. ult. cit.,
"... e' impartito in lingua italiana ed in lingua tedesca, per classi
formate  annualmente  sulla  base delle richieste degli allievi o, se
minori  di  anni  quattordici,  dei  genitori". Il successivo art. 2,
comma 1,  precisa  che  alle  "...  cattedre per l'insegnamento delle
materie  di cui all'art. 1, comma 1, accedono docenti rispettivamente
di  madre lingua italiana e di madre lingua tedesca mediante concorsi
distinti  per  i  candidati  di madre lingua tedesca, ovvero mediante
graduatorie  distinte  per  il  conferimento  delle supplenze, ovvero
mediante trasferimenti".
    Ne   consegue  che,  per  l'insegnamento  delle  materie  di  cui
all'art. 1,  comma 1  (c.d.  materie tabellate), possono accedere, ai
sensi  del  successivo  art. 2,  comma 1,  per  il  Conservatorio  di
Bolzano,  su  classi  di  lingua  tedesca,  solo  i docenti di "madre
lingua" tedesca.
    L'art. 1,  comma 2,  d.lgs.  n. 265,  cit.,  sancisce  invece che
l'insegnamento "... delle materie diverse da quelle di cui al comma 1
e'  impartito  da  docenti  i  quali, nei limiti di quanto occorrente
all'insegnamento  della disciplina, siano in grado di usare la lingua
italiana   e   quella   tedesca".   Pertanto,   alle   cattedre   per
l'insegnamento delle materie non ricomprese nella tabella A), possono
accedere   i   docenti  anche  di  lingua  italiana,  che  possiedano
conoscenza  della  lingua  tedesca,  nei  limiti  di  cui sopra, come
accertato  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, mediante il superamento di
apposito  colloquio  avanti  una  commissione ministeriale di quattro
membri (il c.d. "colloquio interno", come precisato nella lettera del
31 maggio 2000, prot. 80618/B13, sopra citata).
    Da  parte sua, l'ordinanza ministeriale n. 134 del 1999, cit., al
suo  art. 8,  comma 9,  riprende  le  previsioni  di  cui ai suddetti
articoli   del   d.lgs.   n. 265  del  1992  e  stabilisce,  ai  fini
dell'accesso   all'insegnamento   delle  materie  tabellate,  che  e'
sufficiente  una mera dichiarazione del docente interessato di essere
di "madre lingua" italiana o tedesca.
    Si  noti  ancora  che  il  Benzi  possiede  attestato di adeguata
conoscenza  della lingua tedesca rilasciatogli in data 10 giugno 1998
dal  Commissariato  del  Governo,  ai  sensi dell'art. 4, decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 luglio  1976,  n. 752  e successive
modificazioni,  norma  che  deve  ritenersi  ancora  in  vigore. Cio'
comporta  che  il  Benzi,  per  riconoscimento di legge, possiede una
conoscenza  della  lingua  tedesca  che, lungi dall'essere limitata a
quanto occorre ai fini dell'insegnamento delle materie non tabellate,
e' da considerarsi equivalente a quella di colui che sia nato in area
geografica  di lingua tedesca, riferita al diploma di laurea [art. 4,
comma 3, n. 4, d.P.R. n. 752 del 1976, cit.].
    Cosi'  riassunti,  ai  fini  del giudizio di rilevanza, i termini
della  controversia,  si  osserva  che  ne' la ordinanza ministeriale
n. 134  del  1999,  ne',  tanto meno, la nota esplicativa inviata dal
Ministero   al   ricorrente   del  31 maggio  2000,  prot. 80618/B13,
anch'essa  citata,  precisano  il significato dell'espressione "madre
lingua".
    Cio'  perche'  e'  lo stesso decreto legislativo che, da un lato,
opera   la   distinzione  fra  materie  tabellate  e  non  tabellate,
riservando  le  prime  ad insegnanti di "madre lingua" e, dall'altro,
non si cura di definire tale espressione.
    A  parere  del  remittente,  la  normativa in questione (artt. 1,
comma 1  e 2,  comma 1,  d.lgs.  ult.  cit.)  appare  censurabile  di
incostituzionalita'  per  violazione  dell'art. 3,  Cost.,  sotto due
diversi profili.
    Innanzi  tutto,  non  definendosi  che  cosa giuridicamente debba
intendersi,  per  "madre lingua", il combinato disposto dei succitati
articoli  lascia  all'attivita' ermeneutica dell'interprete (nel caso
l'Amministrazione)    il   compito   di   riempire   di   significato
l'espressione in parola; ma, senza riferimento normativo alcuno, cio'
apre  la  via  a  possibili,  differenti  e  contrastanti  soluzioni,
suscettibili   di   condurre   a   valutazioni   diverse   per   casi
sostanzialmente  identici  e,  quindi, a disparita' di trattamento; e
cio'  a  seconda  della  definizione  che  dell'espressione in parola
l'Amministrazione discrezionalmente faccia propria.
    L'art. 3,   Cost.,  appare  dunque  violato  sotto  questo  primo
profilo,   perche'  le  norme  dell'art. 1,  comma 1  e  dell'art. 2,
comma 1,  d.lgs.  n. 265, cit., introducono il requisito della "madre
lingua"  senza  dare alcuna definizione di questa espressione e senza
indicare, anche col rinvio ad altra normativa, gli elementi dai quali
ricostruirla univocamente.
    Tale e' il presente caso, ove la domanda e' respinta in quanto al
Benzi difetta il requisito della "madre lingua", senza che il mistero
mai  si premuri di spiegare che cosa intenda con tale espressione: e'
chiaro,  infatti,  che la posizione dell'interessato (del ricorrente,
nel   caso   specifico)   puo'   essere  suscettibile  di  differente
valutazione  a  seconda  che  per  docente  di  "madre  lingua" debba
intendersi  colui che sia nato nella area geografica ove quella certa
lingua  e'  parlata,  ovvero  ricomprenda  anche  colui  che e' stato
riconosciuto dalla competente autorita' amministrativa in possesso di
una  conoscenza  di quella lingua pari a quella della propria lingua,
ovvero si adottino altre soluzioni interpretative.
    Potrebbe  pero' obiettarsi che l'espressione "madre lingua" ha un
significato imminente, desunta dal linguaggio comune e designante, in
modo  restrittivo  ed  esclusivo, colui che e' nato in una certa area
geografica  nella  quale  si parla una determinata lingua: nel nostro
caso,  designerebbe  i  docenti  che  sono  nati nell'area geografica
tedesca od altoatesina.
    Se  cosi'  e', ne discende la seconda questione di illegittimita'
costituzionale,   che  coinvolge  sia  il  combinato  disposto  degli
artt. 1,  comma 1  e 2, comma 2, sia l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 265
del 1992, che si sottopone al vaglio di codesta Corte.
    Si  riprendano  infatti  le  differenti  previsioni di cui ai due
commi  dell'art. 1, d.lgs. cit.: nel primo (in combinato disposto con
l'art. 2,  comma 1),  come  gia' illustrato, si riserva ai docenti di
"madre  lingua"  l'insegnamento  delle  materie meglio indicate nella
successiva  tabella A)  (le materie tabellate), mentre nel secondo si
consente l'insegnamento delle altre materie anche a docenti di lingua
italiana,  purche'  con  conoscenza  della lingua tedesca accertata a
seguito  di un colloquio (si e' gia' detto che il ricorrente possiede
invece  attestato  di  conoscenza  della lingua tedesca pari a quella
italiana).
    Orbene,  non  si  comprende quale fondamento abbia la distinzione
tra  i  due  gruppi  di  materie,  poiche'  non  si  evidenzia alcuna
apprezzabile  ratio  normativa  che  giustifichi  per  quale  ragione
determinate  materie  debbano  essere  riservate ai docenti di "madre
lingua"  e  le  residue  aperte anche all'insegnamento dei docenti in
possesso  di  adeguata  conoscenza  della  lingua  tedesca.  In altri
termini,  la  distinzione  tra  due  gruppi di materie non appare una
scelta  ragionevolmente  fondata,  ancorata  a  valori  meritevoli di
tutela  eppertanto  espressione  di  una  legittima  ed insindacabile
opzione  legislativa;  essa  appare  piuttosto  come  una distinzione
irragionevole,  la quale, pur se presumibilmente dettata dall'intento
di  tutelare  la  minoranza  linguistica,  finisce per andare oltre e
discriminare  i  docenti  che  possiedono una conoscenza della lingua
tedesca  pari  alla  conoscenza  della  lingua  italiana a livello di
diploma di laurea.
    Si  deve  aggiungere  che  neppure dalla lettura del novero delle
materie  ricomprese  nella  tabella A)  (vi  rientrano,  per esempio,
Cultura  musicale  generale, Storia della musica e storia ed estetica
musicale,  ma  anche Teoria, solfeggio e dettato musicale, Pianoforte
complementare,  Organo  complementare e canto gregoriano ed altre) si
riesce  a cogliere il fondamento della distinzione normativa, perche'
non  emerge  una  affinita'  tra  queste materie, tale da poter dirsi
espressione di determinati e caratterizzanti aspetti della cultura in
generale  e musicale in particolare di ciascun gruppo linguistico; in
altri  termini,  non  si  comprende  per  qual motivo proprio certune
materie, a scapito di altre, siano ricomprese nella tabella A). Anche
sulla base di queste considerazioni, non si riesce a trovare la ratio
giustificatrice della scelta legislativa.
    Sotto  questo  secondo profilo, oltre la violazione del canone di
cui  all'art. 3,  Cost.,  effettivamente  sembra  ravvisarsi anche la
violazione   del   principio   di   buon   andamento  della  pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97, Cost., come prospettato nelle sue
memorie dalla parte ricorrente.
    Infatti,  per  tal  via,  puo'  giungersi al risultato di non far
accedere  all'insegnamento  di  talune materie (quelle tabellate), su
classi  di  lingua  tedesca,  docenti  di  comprovate  qualita' ed in
possesso  degli  attestati  di  legge, cosi' giungendosi al possibile
impoverimento  dell'offerta formativa in danno del buon funzionamento
dell'Amministrazione  oltrecche'  delle  esigenze e delle aspettative
degli utenti del servizio.
    Tutto  cio'  premesso,  questo  giudice,  aderendo all'istanza di
parte   ricorrente,   ritiene   di   dover   sollevare  questione  di
illegittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto dell'art. 1,
comma 1  e  dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 265 del 1992, nella parte
in  cui  non  viene  definito  il  concetto  di  "madre  lingua", per
violazione  dell'art. 3,  Cost.  e  dei  medesimi  art. 1, comma 1 ed
art. 2,  comma 1,  unitamente all'art. 1, comma 2, nella parte in cui
inseriscono  [nella richiamata tabella A) allegata al decreto] alcune
materie  di  insegnamento  e  non  altre  tra  quelle  riservate agli
insegnanti   di   "madre   lingua",   per  violazione  dell'art. 3  e
dell'art. 97, Cost.