IL TRIBUNALE HA emesso la seguente ordinanza. Il giudice monocratico, in funzione di giudice del lavoro, sulla domanda avanzata da Carlo prof. Benzi nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, in relazione alla questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente, udita la discussione sul punto, osserva quanto segue. Il prof. Carlo Benzi, docente di Armonia complementare presso il Conservatorio statale di musica di Matera, provvisoriamente assegnato per l'anno scolastico 1999/2000 alla Spezia, ha richiesto al Ministero convenuto il trasferimento al Conservatorio di Bolzano per classe di lingua tedesca, nell'ambito delle procedure di trasferimento prevedute dalla ordinanza ministeriale del 24 maggio 1999, n. 134. La domanda, dapprima accolta (con decreto ministeriale 15 ottobre 1999), e' stata poi respinta con l'annullamento del precedente provvedimento (decreto ministeriale 22 ottobre 1999 di rettifica di alcuni dei trasferimenti di cui al precedente d.m.). La ragione dell'annullamento e, quindi, del rigetto della domanda, come si evince dalla nota ministeriale del 31 maggio 2000, prot. 80618/B13, di risposta a domanda del Benzi, allegata in atti, va riportata al rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano"). Secondo l'Amministrazione ministeriale, infatti, la materia Armonia complementare rientra (si deve intendere come Musica generale) nel novero degli insegnamenti preveduti dalla tabella A) (c.d. materie tabellate) allegata al d.lgs. n. 265 del 1992, cit., il cui insegnamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.lgs. ult. cit., "... e' impartito in lingua italiana ed in lingua tedesca, per classi formate annualmente sulla base delle richieste degli allievi o, se minori di anni quattordici, dei genitori". Il successivo art. 2, comma 1, precisa che alle "... cattedre per l'insegnamento delle materie di cui all'art. 1, comma 1, accedono docenti rispettivamente di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca mediante concorsi distinti per i candidati di madre lingua tedesca, ovvero mediante graduatorie distinte per il conferimento delle supplenze, ovvero mediante trasferimenti". Ne consegue che, per l'insegnamento delle materie di cui all'art. 1, comma 1 (c.d. materie tabellate), possono accedere, ai sensi del successivo art. 2, comma 1, per il Conservatorio di Bolzano, su classi di lingua tedesca, solo i docenti di "madre lingua" tedesca. L'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 265, cit., sancisce invece che l'insegnamento "... delle materie diverse da quelle di cui al comma 1 e' impartito da docenti i quali, nei limiti di quanto occorrente all'insegnamento della disciplina, siano in grado di usare la lingua italiana e quella tedesca". Pertanto, alle cattedre per l'insegnamento delle materie non ricomprese nella tabella A), possono accedere i docenti anche di lingua italiana, che possiedano conoscenza della lingua tedesca, nei limiti di cui sopra, come accertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, mediante il superamento di apposito colloquio avanti una commissione ministeriale di quattro membri (il c.d. "colloquio interno", come precisato nella lettera del 31 maggio 2000, prot. 80618/B13, sopra citata). Da parte sua, l'ordinanza ministeriale n. 134 del 1999, cit., al suo art. 8, comma 9, riprende le previsioni di cui ai suddetti articoli del d.lgs. n. 265 del 1992 e stabilisce, ai fini dell'accesso all'insegnamento delle materie tabellate, che e' sufficiente una mera dichiarazione del docente interessato di essere di "madre lingua" italiana o tedesca. Si noti ancora che il Benzi possiede attestato di adeguata conoscenza della lingua tedesca rilasciatogli in data 10 giugno 1998 dal Commissariato del Governo, ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, norma che deve ritenersi ancora in vigore. Cio' comporta che il Benzi, per riconoscimento di legge, possiede una conoscenza della lingua tedesca che, lungi dall'essere limitata a quanto occorre ai fini dell'insegnamento delle materie non tabellate, e' da considerarsi equivalente a quella di colui che sia nato in area geografica di lingua tedesca, riferita al diploma di laurea [art. 4, comma 3, n. 4, d.P.R. n. 752 del 1976, cit.]. Cosi' riassunti, ai fini del giudizio di rilevanza, i termini della controversia, si osserva che ne' la ordinanza ministeriale n. 134 del 1999, ne', tanto meno, la nota esplicativa inviata dal Ministero al ricorrente del 31 maggio 2000, prot. 80618/B13, anch'essa citata, precisano il significato dell'espressione "madre lingua". Cio' perche' e' lo stesso decreto legislativo che, da un lato, opera la distinzione fra materie tabellate e non tabellate, riservando le prime ad insegnanti di "madre lingua" e, dall'altro, non si cura di definire tale espressione. A parere del remittente, la normativa in questione (artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, d.lgs. ult. cit.) appare censurabile di incostituzionalita' per violazione dell'art. 3, Cost., sotto due diversi profili. Innanzi tutto, non definendosi che cosa giuridicamente debba intendersi, per "madre lingua", il combinato disposto dei succitati articoli lascia all'attivita' ermeneutica dell'interprete (nel caso l'Amministrazione) il compito di riempire di significato l'espressione in parola; ma, senza riferimento normativo alcuno, cio' apre la via a possibili, differenti e contrastanti soluzioni, suscettibili di condurre a valutazioni diverse per casi sostanzialmente identici e, quindi, a disparita' di trattamento; e cio' a seconda della definizione che dell'espressione in parola l'Amministrazione discrezionalmente faccia propria. L'art. 3, Cost., appare dunque violato sotto questo primo profilo, perche' le norme dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 265, cit., introducono il requisito della "madre lingua" senza dare alcuna definizione di questa espressione e senza indicare, anche col rinvio ad altra normativa, gli elementi dai quali ricostruirla univocamente. Tale e' il presente caso, ove la domanda e' respinta in quanto al Benzi difetta il requisito della "madre lingua", senza che il mistero mai si premuri di spiegare che cosa intenda con tale espressione: e' chiaro, infatti, che la posizione dell'interessato (del ricorrente, nel caso specifico) puo' essere suscettibile di differente valutazione a seconda che per docente di "madre lingua" debba intendersi colui che sia nato nella area geografica ove quella certa lingua e' parlata, ovvero ricomprenda anche colui che e' stato riconosciuto dalla competente autorita' amministrativa in possesso di una conoscenza di quella lingua pari a quella della propria lingua, ovvero si adottino altre soluzioni interpretative. Potrebbe pero' obiettarsi che l'espressione "madre lingua" ha un significato imminente, desunta dal linguaggio comune e designante, in modo restrittivo ed esclusivo, colui che e' nato in una certa area geografica nella quale si parla una determinata lingua: nel nostro caso, designerebbe i docenti che sono nati nell'area geografica tedesca od altoatesina. Se cosi' e', ne discende la seconda questione di illegittimita' costituzionale, che coinvolge sia il combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 2, sia l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 265 del 1992, che si sottopone al vaglio di codesta Corte. Si riprendano infatti le differenti previsioni di cui ai due commi dell'art. 1, d.lgs. cit.: nel primo (in combinato disposto con l'art. 2, comma 1), come gia' illustrato, si riserva ai docenti di "madre lingua" l'insegnamento delle materie meglio indicate nella successiva tabella A) (le materie tabellate), mentre nel secondo si consente l'insegnamento delle altre materie anche a docenti di lingua italiana, purche' con conoscenza della lingua tedesca accertata a seguito di un colloquio (si e' gia' detto che il ricorrente possiede invece attestato di conoscenza della lingua tedesca pari a quella italiana). Orbene, non si comprende quale fondamento abbia la distinzione tra i due gruppi di materie, poiche' non si evidenzia alcuna apprezzabile ratio normativa che giustifichi per quale ragione determinate materie debbano essere riservate ai docenti di "madre lingua" e le residue aperte anche all'insegnamento dei docenti in possesso di adeguata conoscenza della lingua tedesca. In altri termini, la distinzione tra due gruppi di materie non appare una scelta ragionevolmente fondata, ancorata a valori meritevoli di tutela eppertanto espressione di una legittima ed insindacabile opzione legislativa; essa appare piuttosto come una distinzione irragionevole, la quale, pur se presumibilmente dettata dall'intento di tutelare la minoranza linguistica, finisce per andare oltre e discriminare i docenti che possiedono una conoscenza della lingua tedesca pari alla conoscenza della lingua italiana a livello di diploma di laurea. Si deve aggiungere che neppure dalla lettura del novero delle materie ricomprese nella tabella A) (vi rientrano, per esempio, Cultura musicale generale, Storia della musica e storia ed estetica musicale, ma anche Teoria, solfeggio e dettato musicale, Pianoforte complementare, Organo complementare e canto gregoriano ed altre) si riesce a cogliere il fondamento della distinzione normativa, perche' non emerge una affinita' tra queste materie, tale da poter dirsi espressione di determinati e caratterizzanti aspetti della cultura in generale e musicale in particolare di ciascun gruppo linguistico; in altri termini, non si comprende per qual motivo proprio certune materie, a scapito di altre, siano ricomprese nella tabella A). Anche sulla base di queste considerazioni, non si riesce a trovare la ratio giustificatrice della scelta legislativa. Sotto questo secondo profilo, oltre la violazione del canone di cui all'art. 3, Cost., effettivamente sembra ravvisarsi anche la violazione del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione di cui all'art. 97, Cost., come prospettato nelle sue memorie dalla parte ricorrente. Infatti, per tal via, puo' giungersi al risultato di non far accedere all'insegnamento di talune materie (quelle tabellate), su classi di lingua tedesca, docenti di comprovate qualita' ed in possesso degli attestati di legge, cosi' giungendosi al possibile impoverimento dell'offerta formativa in danno del buon funzionamento dell'Amministrazione oltrecche' delle esigenze e delle aspettative degli utenti del servizio. Tutto cio' premesso, questo giudice, aderendo all'istanza di parte ricorrente, ritiene di dover sollevare questione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 265 del 1992, nella parte in cui non viene definito il concetto di "madre lingua", per violazione dell'art. 3, Cost. e dei medesimi art. 1, comma 1 ed art. 2, comma 1, unitamente all'art. 1, comma 2, nella parte in cui inseriscono [nella richiamata tabella A) allegata al decreto] alcune materie di insegnamento e non altre tra quelle riservate agli insegnanti di "madre lingua", per violazione dell'art. 3 e dell'art. 97, Cost.